Codice della crisi d’impresa: decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14.

Codice della crisi d’impresa: decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14.
Il giorno 15 luglio 2022 è da considerarsi data epocale in tema di crisi d’impresa, infatti, dopo lo slittamento di quasi 2 anni, dovuto alla situazione pandemica, è entrato in vigore il d.lgs n. 14 del 2019 che ha apportato modifiche sostanziali all’assetto previgente.
Anche tale normativa prevede diverse possibilità da intraprende per comporre una situazione di crisi o di insolvenza del debitore superando i “procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio” disciplinati dalla L. 3/2012.

Le nuove disposizioni non saranno applicate alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento depositate prima dell’entrata in vigore del Codice poiché le stesse saranno trattate ai sensi della L. 3/2012. Il nuovo codice dall’art. 65 all’art. 83 disciplina le procedure di composizione della Crisi, invece gli artt. 268 - 283 concernono la procedura di Liquidazione Controllata e l’Esdebitazione.
L’art. 66, come già previsto dall’art. 7 bis della L. 3/2012, disciplina le procedure familiari ovverosia uno strumento che permette a membri del medesimo nucleo familiare di depositare al Tribunale, un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento. Un’importante novità derivante dal codice è la modifica della nozione di “crisi” in quanto viene definita quale “stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”.

Tale situazione di crisi può concernere la figura del consumatore, del professionista o ancora dell’imprenditore esercente un’attività commerciale, artigiano o agricola, operante quale persona fisica, giuridica o altro ente collettivo.
Può usufruire di tali procedure altresì il soggetto che ha assunto una fideiussione, tipicamente in favore di società.

Per poter accedere alle procedure disciplinate dal Codice, è prevista la collaborazione di un Organismo di composizione della crisi, O.C.C., quale ente terzo ed imparziale che certificherà la situazione di crisi prospettata dal debitore mediante la documentazione fornita dallo stesso prevista dalla legge. Questi organismi presentano requisiti di indipendenza previsti dal Ministero della Giustizia e possono essere costituiti da membri appartenenti all’ordine degli avvocati e commercialisti.
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