ESDEBITAZIONE ANCHE PER DEBITI IVA

ESDEBITAZIONE ANCHE PER DEBITI IVA
La Cassazione con sentenza n. 18124 pubblicata in data 06/06/2022 ha stabilito che la concessione del beneficio dell’esdebitazione opera anche per i debiti IVA

La Corte di Cassazione con sentenza pubblicata in data 06/06/2022, n. 18124, ha enunciato il principio secondo cui l’esdebitazione trova applicazione anche per quanto riguarda i debiti per IVA, non risultando alcun contrasto con il sistema comunitario dell’imposta sul valore aggiunto.

La CTR del Piemonte rigettava l’appello presentato dall’Agenzia delle Entrate, confermando l’illegittimità della cartella di pagamento con cui era stato richiesto all’ex fallito il versamento di somme a titolo di IVA e IRAP per l’anno di imposta 2003.

I giudici di merito hanno affermato che tali somme non sono dovute, avendo l’ex fallito ottenuto un decreto di esdebitazione nel corso del 2008.

Il decreto di esdebitazione riguardava tutti i debiti residui non soddisfatti in esecuzione della procedura fallimentare. Nonostante tale decreto, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto di procedere comunque con la riscossione degli importi ritenuti dovuti, per il tramite del Concessionario alla Riscossione Equitalia.

Avverso la sentenza della CTR del Piemonte, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione.

La compatibilità dell’esdebitazione con il diritto europeo in materia di debiti IVA trova riconoscimento nella sentenza della Corte di Giustizia UE del 16/03/2017, dove ha confermato la libertà degli Stati membri nell’utilizzare i mezzi a disposizione al fine di garantire il prelievo IVA nei rispettivi territori sia limitata dall’obbligo di assicurare l’effettiva riscossione delle risorse proprie dell’Unione.

La Cassazione ha stabilito che “(…) il rigore delle condizioni che contrassegnano la procedura di esdebitazione ex art. 142 L. fall. assume valenza decisiva, atteso che i requisiti e presupposti contemplati dalla norma sono suscettibili di offrire "garanzie per quanto riguarda segnatamente la riscossione dei credi IVA", senza che, per il tramite dell'istituto, si addivenga ad "una rinuncia generale e indiscriminata alla riscossione" del tributo.
Su queste basi, giova evidenziare come l'art. 142 L. fall. ricomprenda nel recinto dell'esdebitazione tutte le obbligazioni derivanti da rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa, ab implicito, ma inequivocabilmente, annettendovi anche i debiti tributari e le correlate sanzioni. Nel novero ristretto delle esclusioni dall'efficacia liberatoria del beneficio sono annoverati unicamente gli obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario non accessorie dei debiti estinti (non anche tutte le sanzioni in quanto tali), le obbligazioni derivanti da rapporti estranei all'esercizio d'impresa.


I debiti tributari sono ritenuti certamente comprimibili, anche in quanto nel contesto della concorsualizzazione dei debiti essi di mostrano sia falcidiabili sia transigibili.

La Corte di Cassazione ha quindi rigettato il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, confermando che l’esdebitazione opera anche per i debiti IVA.
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