SENZA PROCEDURA COMPETITIVA
NON SI POSSONO CANCELLARE LE IPOTECHE

SENZA PROCEDURA COMPETITIVA<br/>NON SI POSSONO CANCELLARE LE IPOTECHE
La cancellazione di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli gravanti sugli immobili

Il Tribunale di Verona, con sentenza del 2 febbraio 2022 ha escluso la possibilità che il Giudice possa ordinare la cancellazione dei gravami, ai sensi dell’art. 13 comma 3 della L. 3/2012, nel caso in cui l’immobile non sia stato oggetto di cessione a mezzo di procedura competitiva.

Nel caso esaminato dal Tribunale di Verona, in esecuzione dell’accordo di composizione della crisi, non veniva prevista la cessione della quota di proprietà di un immobile detenuta dal debitore.

Il Tribunale di Verona ha quindi ritenuto che “(…) il potere di cancellazione dei gravami ex art. 13, c. 3 L. n. 3/2012 spetti (…) solo nel caso in cui, in esecuzione del piano, si sia provveduto alla alienazione del bene su cui insiste il gravame, peraltro con modalità competitive che abbiano garantito il miglior realizzo, anche nell’interesse del creditore garantito da ipoteca sul bene.”.

Tale principio era già stato affermato dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 23139/2020, in ambito concordatario che deve ritenersi di natura generale e, quindi, applicabile anche all’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Nel caso esaminato dal Tribunale l’immobile non era stato venduto; tuttavia, anche nel caso in cui, ad esempio, l’accordo di composizione della crisi preveda la cessione dell’immobile con vendita di natura privatistica, senza quindi l’esperimento di una procedura competitiva, non vi è la possibilità per il Giudice Delegato di emettere il cosiddetto “decreto purgativo” per la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli gravanti sull’immobile.

In tali ipotesi, per la cancellazione dei gravami sarà necessario rivolgersi direttamente ai soggetti che li hanno iscritti; se vi è l’adempimento dell’accordo o del piano, con la conseguente estinzione delle eventuali obbligazioni residue tali soggetti dovranno prestare l’assenso alla cancellazione.

Il gestore provvederà invece in autonomia a provvedere alla cancellazione della trascrizione del decreto di apertura della procedura.
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