CESSIONE DEL QUINTO E PIANO DEL CONSUMATORE

CESSIONE DEL QUINTO E PIANO DEL CONSUMATORE
Il Tribunale di Latina, con sentenza n. 46/2026 pubblicata il 3 giugno 2026, è tornato sul rapporto tra ristrutturazione dei debiti del consumatore e cessione del quinto dello stipendio o della pensione.

La questione è frequente: il debitore ha una trattenuta già in corso e il creditore cessionario contesta che il piano possa incidere su quel pagamento, sostenendo di avere una posizione ormai consolidata.

La decisione conferma un principio rilevante: l’accesso alla procedura di sovraindebitamento comporta la necessità di ricondurre tutti i pagamenti dentro il piano, evitando che alcuni creditori continuino a soddisfarsi fuori dalla procedura.

Secondo il Tribunale, il piano può essere omologato anche se il creditore cessionario del quinto contesta la convenienza, purché siano rispettati i presupposti di ammissibilità, fattibilità e convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria.

Il richiamo è anche alla Corte costituzionale n. 65/2022, che ha valorizzato l’effetto protettivo delle procedure di sovraindebitamento rispetto a trattenute e assegnazioni già disposte prima dell’apertura della procedura.

Ne deriva che la cessione del quinto non impedisce di per sé il piano del consumatore. Occorre però costruire una proposta sostenibile, documentare il reddito disponibile e dimostrare che il trattamento offerto ai creditori non sia deteriore rispetto alla liquidazione controllata.

Per il debitore ciò significa che anche situazioni apparentemente bloccate da trattenute mensili possono essere riorganizzate, purché la proposta sia seria, completa e supportata dalla relazione dell’OCC.

Riferimento: Tribunale di Latina, sentenza n. 46/2026, 3 giugno 2026; Corte costituzionale n. 65/2022; artt. 67 e 70 CCII.
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