La Corte d’Appello di Bari, con provvedimento del 14 luglio 2026, è intervenuta sul meccanismo di voto nel concordato minore.
Il tema riguarda il significato da attribuire ai “voti espressi” quando alcuni creditori non rispondono alla proposta e il loro silenzio, secondo il Codice della crisi, equivale ad adesione.
Secondo la Corte, nel concordato minore il silenzio-assenso non può essere trattato come una semplice astensione. L’art. 79, comma 3, CCII equipara infatti il silenzio all’adesione.
Da ciò deriva che anche i consensi formati per silenzio devono essere considerati nel calcolo delle maggioranze, compresa la verifica della maggioranza per teste nei casi in cui un unico creditore detenga la maggioranza dei crediti.
Una diversa interpretazione finirebbe per svuotare di significato la regola del silenzio-assenso, trasformando il mancato riscontro del creditore in una posizione neutra, mentre la legge lo considera adesione alla proposta.
Il chiarimento è rilevante nella prassi, perché molte proposte di concordato minore si confrontano con creditori che non partecipano attivamente al voto. La mancata risposta può quindi incidere in modo determinante sull’esito della procedura.
Per il debitore e per l’OCC è comunque essenziale verificare che le comunicazioni siano state correttamente eseguite e che i termini per l’adesione siano stati rispettati, perché solo in tal caso il silenzio può produrre l’effetto favorevole previsto dalla legge.
Riferimento: Appello Bari, 14 luglio 2026; art. 79 CCII.