La concessione di finanziamenti senza un’adeguata valutazione del merito creditizio può comportare conseguenze a carico dell’intermediario, che deve verificare la capacità del consumatore di sostenere il nuovo debito. Tale violazione, tuttavia, non determina automaticamente la meritevolezza del debitore nelle procedure di sovraindebitamento.
La condotta della banca e quella del consumatore devono essere valutate separatamente. Anche in presenza di credito concesso in modo irresponsabile, il debitore può essere escluso dai benefici quando abbia fornito informazioni inesatte, occultato altri impegni finanziari oppure assunto obbligazioni manifestamente sproporzionate rispetto alle proprie entrate, con dolo o colpa grave.
L’obbligo di credito responsabile non può quindi trasformarsi in una generale esenzione da responsabilità del consumatore. Nella predisposizione della domanda occorre ricostruire con precisione le informazioni conosciute dalla banca, i redditi disponibili al momento di ciascun finanziamento e le ragioni che hanno determinato il successivo squilibrio. Solo una valutazione complessiva consente di distinguere l’eccesso di credito dalla condotta gravemente imprudente del debitore.