Coniugi incapienti: possibile la presentazione di una domanda congiunta di esdebitazione

Coniugi incapienti: possibile la presentazione di una domanda congiunta di esdebitazione
La giurisprudenza di merito ha riconosciuto la possibilità per due coniugi di presentare congiuntamente la domanda di esdebitazione del debitore incapiente quando i debiti abbiano origine comune e le rispettive situazioni patrimoniali risultino strettamente collegate. La trattazione unitaria risponde a esigenze di economia processuale e riduce i costi della procedura.

L’esame congiunto non comporta tuttavia una valutazione indistinta delle posizioni. Il tribunale deve verificare separatamente, per ciascun coniuge, l’assenza di patrimonio liquidabile, l’impossibilità di offrire utilità ai creditori e la mancanza di dolo, frode o colpa grave nella formazione dell’indebitamento.

La domanda deve pertanto indicare con precisione quali debiti siano comuni e quali personali, ricostruire i redditi e le spese di ciascun componente della famiglia e spiegare le cause dell’incapienza. L’eventuale concessione del beneficio a uno dei coniugi non determina automaticamente l’esdebitazione dell’altro, che deve possedere autonomamente tutti i requisiti richiesti dall’art. 283 del Codice della crisi.
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