ESDEBITAZIONE DEL DEBITORE INCAPIENTE NON PRECLUSA DAL PATTEGGIAMENTO PENALE

ESDEBITAZIONE DEL DEBITORE INCAPIENTE NON PRECLUSA DAL PATTEGGIAMENTO PENALE
Il Tribunale di Rimini, con provvedimento del 17 febbraio 2026, ha affermato che il patteggiamento intervenuto in sede penale non costituisce, di per sé, ostacolo all’accoglimento della domanda di esdebitazione del debitore incapiente ex art. 283 CCII.

Secondo il Tribunale, il patteggiamento non equivale a un pieno accertamento di responsabilità e non vincola il giudice del sovraindebitamento nel compimento dell’autonomo giudizio di meritevolezza richiesto dall’art. 283 CCII. Il principio appare particolarmente significativo, in quanto conferma che la verifica sulla meritevolezza del debitore incapiente deve essere sempre concreta e specifica, senza automatismi derivanti da precedenti definizioni processuali in altri ambiti.
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