POSSIBILE LA DOMANDA DI ESDEBITAZIONE ANCHE DOPO LA CHIUSURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

POSSIBILE LA DOMANDA DI ESDEBITAZIONE ANCHE DOPO LA CHIUSURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 74/2026 del 12 maggio 2026, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 281 comma 1 del DLgs. 14/2019 (CCII), sollevata dal Tribunale di Arezzo in riferimento all’art. 76 Cost.
La norma prevede che il tribunale si pronunci sull’esdebitazione “contestualmente” al decreto di chiusura della liquidazione controllata.
Secondo il giudice rimettente, tale previsione contrasterebbe con l’art. 8 comma 1 lett. a) della L. 155/2017, che consente al debitore di chiedere l’esdebitazione subito dopo la chiusura della procedura.
La Consulta ricorda che l’esdebitazione, disciplinata dagli artt. 278 ss. CCII, rende inesigibili i debiti residui e realizza il principio del “fresh start”, in linea con la direttiva UE 1023/2019.
La Corte chiarisce che la “contestualità” prevista dall’art. 281 CCII deve essere intesa in senso logico e non cronologico.
Pertanto, l’istanza può essere proposta sia prima della chiusura della procedura, sia immediatamente dopo, purché nell’ambito dell’ultrattività degli organi della procedura stessa.
L’interpretazione adottata consente di garantire il favor debitoris e la tempestiva liberazione dai debiti, decorsi i termini di cui all’art. 279 CCII, senza pregiudicare la tutela dei creditori.
La Corte demanda infine al legislatore l’eventuale riordino della disciplina, al fine di definire con maggiore precisione i limiti temporali per la presentazione dell’istanza di esdebitazione.
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