Esdebitazione nelle vecchie procedure: il termine annuale resta decisivo

Esdebitazione nelle vecchie procedure: il termine annuale resta decisivo
Con l’ordinanza n. 1469 del 2026 la Corte di cassazione ha ribadito che, per i fallimenti disciplinati dalla legge fallimentare, l’istanza di esdebitazione deve essere presentata entro un anno dalla chiusura della procedura. Il termine previsto dall’art. 143 l. fall. conserva quindi natura decadenziale e non può essere superato facendo leva sulla disciplina più favorevole introdotta dal Codice della crisi.

In alcune procedure di sovraindebitamento è emerso un orientamento più aperto, volto a valorizzare la finalità del “fresh start” e la disciplina attuale dell’esdebitazione. Si tratta tuttavia di decisioni riferite a fattispecie non perfettamente coincidenti e non ancora idonee a superare l’indirizzo della Cassazione.

Per le vecchie procedure è pertanto essenziale verificare la data del decreto di chiusura e depositare la domanda entro l’anno successivo. Un’istanza tardiva espone il debitore a un concreto rischio di inammissibilità, anche quando risultino soddisfatti tutti gli altri requisiti soggettivi previsti dalla normativa.
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