FERMO AMMINISTRATIVO E COMPROPRIETA’ DELL’AUTO

FERMO AMMINISTRATIVO E COMPROPRIETA’ DELL’AUTO
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha più volte affrontato il fermo amministrativo dei beni mobili registrati ex art. 86 DPR 602/73, senza però chiarire il tema della comproprietà del bene sottoposto a fermo.
La questione riguarda i casi in cui il veicolo sia cointestato anche a soggetti estranei al debito tributario.
Un primo orientamento della giurisprudenza di merito ritiene illegittimo il fermo su beni in comproprietà con terzi non debitori, poiché l’art. 86 DPR 602/73 consente la misura solo sui beni del debitore o dei coobbligati.
Secondo tale tesi, il fermo avrebbe natura afflittiva e coercitiva e non potrebbe comprimere i diritti dei comproprietari estranei al rapporto tributario.
Alcune pronunce evidenziano inoltre che, trattandosi di bene indivisibile, il fermo inciderebbe illegittimamente anche sul diritto di utilizzo del terzo comproprietario.
Un diverso orientamento considera invece legittimo il fermo, sostenendo che il comproprietario non debitore possa tutelarsi in sede esecutiva o chiedere il risarcimento dei danni.
Questa impostazione richiama anche il principio della responsabilità patrimoniale di cui all’art. 2740 c.c., evidenziando il rischio di elusione tramite cointestazioni fittizie.
Il contrasto giurisprudenziale rende auspicabile un intervento della Cassazione, anche alla luce dei limiti previsti per il pignoramento di beni di terzi dall’art. 63 DPR 602/73.
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