ACCESSO ALL’ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE ANCHE IN CASO DI DEBITI MISTI

ACCESSO ALL’ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE ANCHE IN CASO DI DEBITI MISTI
La sentenza del Tribunale di Pordenone del 16 marzo 2026 ha riaperto il dibattito sull’accesso degli imprenditori individuali cancellati dal Registro delle imprese alle procedure di sovraindebitamento previste dal DLgs. 14/2019 (CCII).
Il caso riguarda la possibilità di accedere al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss. CCII anche in presenza di un indebitamento “misto”.
Dopo le modifiche introdotte dal DLgs. 136/2024, l’art. 2 comma 1 lett. e) CCII ha ridefinito in chiave oggettiva la nozione di consumatore.
Parte della giurisprudenza riteneva ammissibile solo la liquidazione controllata ex artt. 268 ss. CCII, mentre altro orientamento ammetteva il concordato minore liquidatorio ex art. 74 comma 2 CCII in caso di presenza di debiti sorti in occasione di esercizio di impresa e/o professione e altri debiti di natura personale.
Il Tribunale di Pordenone introduce un terzo orientamento, ammettendo il piano del consumatore purché i debiti personali e familiari siano prevalenti rispetto a quelli imprenditoriali o professionali.
La decisione richiama il principio espresso da Cass. n. 1869/2016 sulla qualifica di consumatore nell’ambito della previgente L. 3/2012.
Elemento centrale della pronuncia è l’eliminazione dell’avverbio “esclusivamente” dalla definizione di consumatore contenuta nell’art. 2 comma 1 lett. e) CCII.
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