La Corte di cassazione ha chiarito che, nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, la moratoria prevista per i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca non impone necessariamente l’inizio dei pagamenti entro due anni dall’omologazione. Il piano può prevedere che le rate inizino anche successivamente, purché sia rispettato l’equilibrio economico dell’operazione.
Il limite biennale riguarda la possibilità di sospendere il pagamento dei crediti prelatizi senza riconoscere loro il diritto di voto, ma non rappresenta un termine massimo di durata del piano. Il differimento deve comunque essere compensato attraverso il riconoscimento degli interessi e non può assicurare al creditore un trattamento inferiore a quello ottenibile dalla liquidazione dei beni gravati dalla prelazione.
Il principio consente di predisporre piani più sostenibili, soprattutto quando il debitore necessita di una fase iniziale per riequilibrare il bilancio familiare o soddisfare prima spese indispensabili. La proposta deve però contenere flussi finanziari realistici e una valutazione attendibile del bene ipotecato, così da dimostrare la convenienza del trattamento offerto.