Il Tribunale di Lucca, con provvedimento del 18 febbraio 2026, ha ribadito che la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento anche parziale e differenziato dei crediti.
Il Tribunale ha affermato che il piano del consumatore non è soggetto né alla regola dell’absolute priority rule né a quella della relative priority rule, purché la proposta risulti ragionevole e assicuri ai creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca non integralmente soddisfatti un trattamento non inferiore a quello ricavabile in ipotesi liquidatoria, come attestato dall’OCC. Si tratta di un orientamento particolarmente rilevante, perché conferma l’ampia flessibilità dello strumento, fermo restando il rigoroso controllo giudiziale sulla fattibilità e sulla correttezza del piano.