Niente cartelle di pagamento finché la transazione fiscale resta efficace

Niente cartelle di pagamento finché la transazione fiscale resta efficace
La transazione fiscale è uno strumento di regolazione della crisi che consente il pagamento ridotto o dilazionato dei debiti tributari.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 12324/2026, ha stabilito che l’iscrizione a ruolo e la notifica della cartella per somme oggetto di transazione fiscale ex artt. 7 ss. L. 3/2012 possono avvenire solo dopo il decreto di risoluzione o annullamento dell’accordo di composizione della crisi.
La decisione riguarda i casi di mancato pagamento degli importi concordati e assimila tale accordo all’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis RD 267/1942, oggi disciplinato dal CCII (DLgs. 14/2019).
L’art. 25 comma 1-bis lett. c) DPR 602/73, introdotto dal DLgs. 159/2015, prevede che la cartella sia notificata solo dopo la cessazione degli effetti dell’accordo; dal 2027 la disciplina sarà sostituita dall’art. 101 DLgs. 33/2025.
La Cassazione ha precisato che, finché il contribuente rispetta il piano di pagamento, l’Erario non può pretendere le somme originarie, principio valido anche per le fattispecie anteriori al DLgs. 159/2015, in linea con Cass. n. 16755/2020.
In caso di inadempimento, invece, rivive integralmente la pretesa fiscale originaria, come chiarito anche dalla circolare Agenzia delle Entrate n. 16/2018.
Solo in caso di avvenuta risoluzione dell’accordo di ricomposizione della crisi da sovraindebitamento, l’Amministrazione Finanziaria può rinnovare la propria pretesa tributaria con reviviscenza anche con riferimento ai crediti per i quali sia stata dichiarata la cessazione della materia del contendere.
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